SEPARAZIONE/DIVORZIO

I coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o divorzio. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Modalità:

1)         Fase istruttoria

I coniugi devono manifestare all'Ufficiale di Stato Civile  l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio compilando e sottoscrivendo i documenti di seguito riportati, per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento:

-      dich sost MODULO

-      avvio       MODULO

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

2)         Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno e orario prestabilito, all'ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di un avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

3)         Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno e orario concordato con l’Ufficio Stato Civile, i coniugi devono ripresentarsi per rendere all’ufficiale di Stato Civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Normativa di riferimento: Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132