ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

      L’ Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale è tenuto dalla Corte d’Appello di Trieste. Ai fini dell’aggiornamento periodico di tale albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere di essere inseriti nell'Albo, presentando domanda scritta (MODELLO) all’Ufficio Elettorale del proprio Comune.

      I requisiti richiesti sono:  

    
a: essere elettori del Comune

        b: essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Non possono esercitare le funzioni di Presidente e Segretario:

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e in caso di consultazioni regionali anche tutti i dipendenti della regione e di Enti regionali (L.R.20/68 e L.R.27/73);
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte di Appello e aggiorna il relativo Albo.
Ad ogni consultazione elettorale la Corte di Appello nomina un Presidente per ciascun seggio elettorale e ne trasmette l’elenco al Sindaco per la notifica.

In caso di grave impedimento ad assumere l'incarico, l’interessato, entro 48 ore dalla notifica, deve darne comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione tramite la Corte di Appello.

Prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, il Presidente di seggio, sceglie un segretario di sua fiducia fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, coloro che adempiono le funzioni presso gli uffici elettorali  hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Ai componenti dei seggi elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione delle consultazioni elettorali, spetta un onorario il cui importo  varia a seconda della tipologia della consultazione elettorale.

 

Principali Normative di riferimento: L. 21.03.1990 n. 53