AUTENTICAZIONE DI COPIA

 

L'autenticazione di una copia consiste nell’attestazione del funzionario che la copia presentata è conforme all’originale da cui  è stata estratta. Tale attestazione viene riportata alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale indica anche la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, la firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Dovranno essere presentati al funzionario sia l’originale (non copia conforme) sia la copia su cui apporre l’autentica.

Il Comune non può autenticare copie di atti negoziali (contratti, atti unilaterali, testamenti, ecc.), né di atti giudiziari (ricorsi, citazioni, ecc.).

L’autenticazione è soggetta al bollo (marca da bollo ordinaria e diritti di segreteria), ove non riguardi materie esenti.

Normativa di riferimento: art. 18 DPR 445/2000