Assegno di maternità e assegno nuclei familiari

- ASSEGNO DI MATERNITA'
L'art.74 della Legge 151/2001 prevede la concessione da parte dell'Amministrazione Statale di un assegno di maternità dell'importo massimo di € 1.740,60.- (dato aggiornato al 2021), a favore di madri di bambini nati, in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
I requisiti richiesti per poter beneficiare del contributo economico sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana o dei paesi comunitari, oppure di paesi terzi qualora l'interessato sia soggiornante di lungo periodo (art. 13 L. 97/2013).
b) Residenza nel Comune.
c) Condizioni economiche del nucleo familiare (calcolate in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE) inferiore a € 17.416,66 per un nucleo composto da 3 persone.
d) Sono previste delle maggiorazioni in relazione al numero dei componenti e alla loro tipologia (per esempio assenza del coniuge, presenza di portatori di handicap, ecc.).
e) La madre non deve essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità oppure tali trattamenti devono essere inferiori all'importo di € 1.740,60.- La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.
L'assegno verrà successivamente erogato dall'INPS a chi risulterà rientrante nel beneficio.

- ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
L'art.65 della Legge 448/98, modificato dalla Legge 144/99, prevede la concessione di un assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, determinato per l'anno 2020 nell'importo annuo massimo di € 1.886,82-. I requisiti richiesti per poter beneficiare del contributo economico sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana o dei paesi comunitari, oppure di paesi terzi qualora l'interessato sia soggiornante di lungo periodo (art. 13 L. 97/2013).
b) Residenza nel Comune.
c) Condizioni economiche del nucleo familiare (calcolate in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE) inferiore a € 8.788,99.- (dato aggiornato al 2020) per un nucleo composto da 5 persone.
d) Sono previste delle maggiorazioni in relazione al numero dei componenti e alla loro tipologia (per esempio assenza del coniuge, presenza di portatori di handicap, ecc.).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.
L'assegno verrà successivamente erogato dall'INPS a chi risulterà rientrante nel beneficio.

Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio Segreteria del Comune (tel. 0432-948455 int. 214) dove è possibile richiedere la modulistica.