ATTO DI VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI

 

Dall’anno 2006 non è più obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi (beni mobili registrati), ma la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso il Comune.

Il venditore potrà recarsi in Comune con un documento d’identità, una marca da bollo ordinaria ed il certificato di proprietà del veicolo, debitamente completato sul retro nei riquadri M e T con i dati dell’acquirente e il prezzo di vendita. La firma sull’atto andrà apposta davanti al funzionario incaricato che provvederà all’autentica.

Il servizio è sottoposto all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

L'atto completo, firmato ed autenticato potrà essere consegnato in originale all’acquirente che dovrà provvedere entro 60 giorni al completamento della pratica (passaggio di proprietà) presso uno degli sportelli chiamati STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) che permettono di aggiornare in tempo reale sia i dati del PRA sia i dati del DT –Dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civile). 

Normativa di riferimento: Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006, Legge 04.08.2006 n. 248.