A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1°gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni, oltre che agli uffici della Pubblica Amministrazione, anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’ che lo acconsentono: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Posteitaliane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.