UFFICIO STATO CIVILE

L'Ufficio di stato Civile segue il cittadino nelle varie vicende della vita. E' quindi , insieme agli altri uffici dei servizi demografici , il fedele testimone della nostra esistenza. L'ufficio dello stato civile custodisce ed aggiorna i registri di cittadinanza , nascita, matrimonio (comprese le pubblicazioni) e morte. Il cittadino entra in contatto con l'ufficio dello stato civile quando nasce un figlio , quando si sposa o acquista la cittadinanza , quando ha un lutto.

L'ufficio dello stato civile rilascia certificati ed estratti degli atti di nascita, matrimonio, morte. Riceve le denunce di nascita , di morte , le richieste di pubblicazioni di matrimonio;riceve atti di riconoscimento di figli naturali , decreti di adozione, decreti che autorizzano cambiamenti di nome , sentenze di divorzio , annota provvedimenti di interdizione, apertura tutela, convenzioni matrimoniali.

Si occupa inoltre della celebrazione dei matrimoni con rito civile

DENUNCIA DI NASCITA: Va effettuata da uno dei genitori entro tre giorni dalla nascita presso la struttura sanitaria dove si è verificata la nascita o entro 10 giorni presso il Comune di nascita o presso quello di residenza di uno dei genitori . Se si tratta di un figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori devono essere presenti entrambi.

DENUNCIA DI MORTE: Va fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo. La denuncia viene fatta presso l'ufficio Stato Civile da chi è a conoscenza del decesso, dopo la visita del medico necroscopo: Per incidenti o morti sospette occorre richiedere il nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: le pubblicazioni di matrimonio devono precedere la celebrazione del matrimonio sia civile che religioso. Vengono effettuate mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio dei Comuni di residenza degli sposi per un periodo di 8 giorni consecutivi. La richiesta di pubblicazione deve essere fatta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi da entrambi i nubendi.

Qui il  modulo per Richiesta avvio procedimento per pubblicazione di matrimonio.

Si consiglia di presentarsi all'ufficio dello stato civile un paio di mesi prima della data di matrimonio.
Nel caso di matrimonio concordatario con rito cattolico è necessario produrre la richiesta di pubblicazioni fatta da un Parroco di Ronchi dei Legionari.
I documenti necessari saranno acquisiti d'ufficio.
Gli stranieri che intendono contrarre matrimonio devono presentare il NULLA OSTA al matrimonio rilasciato dalla loro autorità consolare in Italia e provvedere, dove richiesto, alla legalizzazione della firma.

MATRIMONI CIVILI: Si celebrano nella Sala consiliare del comune durante l'orario di servizio (esclusi domeniche e giorni festivi) . Per celebrazioni al di fuori dell'orario di servizio (es. sabato) viene chiesto un rimborso spese di € 50,00.

SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE:
(Nuove disposizioni per separarsi, divorziare o modificare precedenti accordi di separazione o divorzio)
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art.12 della Legge n.162/2014, i coniugi possono presentarsi congiuntamente davanti all’Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Condizioni: L’accordo può essere concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile di Ronchi dei Legionari quando:
•    almeno uno dei due coniugi è residente in Ronchi dei Legionari
•    il matrimonio civile o religioso (con effetti civili) sia stato celebrato a Ronchi dei Legionari
•    se sposati all’estero, l’atto di matrimonio risulti trascritto a Ronchi dei Legionari
•    non vi siano figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art.3, comma 3, Legge 104/1992) o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può contenere alcun riferimento a patti di trasferimento patrimoniale. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa
Modalità: I coniugi, o uno solo di loro, interessati a redigere l’accordo di separazione o di divorzio devono produrre presentandosi personalmente ovvero a mezzo mail (anagrafe@comuneronchi.it):
a.    il modulo di autocertificazione per separazione
b.    il modulo per scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio dopo separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile-avvocato oppure dopo separazione in Tribunale
corredati dalla copia dei documenti d’identità in corso di validità.
Per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti devono produrre anche la copia conforme della sentenza di separazione giudiziale/decreto di omologa di separazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale.
L’Ufficio, una volta acquisiti tutti i documenti necessari al procedimento, contatta gli interessati per concordare la data della redazione dell’accordo. In tale occasione i coniugi sono tenuti a corrispondere l’importo di € 16,00 quale diritto fisso previsto all’art. 12, comma 6, legge n.162/2014 (Normativa di riferimento: art.12 della Legge n.162/2014)

DAT Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento biologico)

La legge n.219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” prevede che ogni persona maggiorenne, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può depositare presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) in merito ai trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.
La dichiarazione va compilata in autonomia dall’interessato.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono contenere tutti i dati essenziali per l’identificazione certa del dichiarante, e più precisamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale – indirizzo, e devono essere debitamente compilate e sottoscritte dal dichiarante.
Nella DAT il disponente può indicare una persona di sua fiducia, maggiorenne, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, in tal caso la DAT deve essere sottoscritta anche dal fiduciario per accettazione.
La DAT deve essere consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile unitamente ad una fotocopia del documento d’identità del disponente e dell’eventuale fiduciario.
L’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà una ricevuta attestante la data della presentazione della DAT e provvederà a registrare le dichiarazioni presentate nel registro delle disposizioni anticipate di trattamento.
Per consegnare la DAT si può prendere un appuntamento telefonando al n.0481/477230.

Volontà alla cremazione e disposizioni per le ceneri

Qui il modulo in .pdf e in word per la dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di disposizioni per le ceneri ai sensi degli artt. 41,42 e 43 della L.R. 21 ottobre 2011, n.12.

La dichiarazione, una volta compilata, va consegnata all'ufficio servizi demografici corredata di copia di un documento d'identità.