ANAGRAFE CANINA

Riferimenti normativi 
1) L. R. 20/2012
2) Delibera della Giunta Regionale n. 2029/2013 : Manuale Operativo per la gestione dell’Anagrafe degli animali d’affezione (BDR)
In base a quanto stabilito dalla nuova normativa il detentore di un cane deve provvedere all’identificazione ed alla registrazione dell’animale nella Banca Dati Regionale (BDR) :
- entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale , da parte del detentore della fattrice;
- entro 10 giorni dalla data di acquisto o dall’inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
I proprietari devono inoltre  comunicare entro 10 giorni lo smarrimento o la morte dell'animale ed eventuali variazioni circa cambi di residenza e cessione del cane ad altra persona.

Per eventuali chiarimenti e per scaricare i modelli previsti dalla nuova normativa è possibile accedere al seguente sito internet:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA1/

Adotta un amico

La Regione FVG informa che è operativo l’applicativo informatico “Adotta un amico” previsto dall’art. 12 della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.”
In particolare, sul sito della Regione alla pagina: https://anagrafecanina.regione.fvg.it/adottaunamico/index.xhtml
igiene-urbana-veterinaria/ nella sezione “Adotta un Amico”, sono consultabili le fotografie dei cani presenti nei canili convenzionati e scorrendo la tendina della ricerca avanzata è e possibile visualizzare la data, in quale Comune è stato smarrito il cane e il nome della struttura di ricovero da contattare per un’eventuale adozione.
Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale devono essere inseriti nella rubrica "Adotta un amico ", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2 della L.R. 20/12.
Si sottolinea che, come previsto dal paragrafo 9.2.2 “Promozione dell’affidamento dei cani detenuti presso le strutture di ricovero permanente” del Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR), approvato con la delibera n. 2029 del 8 novembre 2013, il gestore della struttura è il soggetto responsabile alla registrazione del cane entro 30 giorni dal ricovero all’interno dell’applicativo regionale “Adotta un Amico”.
Ogni eventuale aggiornamento (es morte del cane, affido, ecc.) deve avvenire entro 3 giorni.
Si ricorda infine che è prevista una sanzione per ogni animale non registrato ai sensi dell’art. 33 lett. a) della L.R. 20/12 da 51,60 euro a 77,50 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, come meglio specificato nel prontuario delle sanzioni che si allega nuovamente alla presente. I proventi delle sanzioni amministrative, come previsto dall’art.34 della L.R. 20/12 sono integralmente devoluti ai Comuni.