Relazione fine mandato 2016-2021

La relazione di fine mandato viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

  1. sistema e esiti dei controlli interni;
  2. eventuali rilievi della Corte dei conti;
  3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  4. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  5. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  6. quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle riportate sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

La presente relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 07 settembre 2021.