Accesso Civico

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza), l'accesso civico si configura come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Il Comune di Ronchi dei Legionari ha attivato la casella di posta elettronica accesso.civico@comuneronchi.ita cui chiunque potrà rivolgere le istanze di accesso civico.

Una delle innovazioni più importanti introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 è rappresentata dall’accesso civico.

L'accesso civico si configura come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

A differenza del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990, la richiesta è gratuita e non deve essere motivata.

In coerenza con quanto suggerito dal paragrafo 4) della delibera n. 50 della CIVIT (ora A.N.AC.), ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, il Segretario Generale pro-tempore, dott.ssa Rita Candotto, nominato Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

Al fine di garantire l’esercizio dell’accesso civico, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 del decreto in parola, l’Ente ha attivato la seguente procedura:
 

  • il soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l’accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta del cittadino, la trasmette al Responsabile dell’Area interessata per materia e ne informa il richiedente;
  • il Responsabile dell’Area provvede a pubblicare entro 20 (venti) giorni sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica a mezzo e-mail al soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l’accesso civico ed al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto risulta invece già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione ad entrambi i soggetti suddetti indicando, anche in questo caso, il relativo collegamento ipertestuale;
  • il soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l’accesso civico, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile dell’Area interessata dalla richiesta di accesso civico, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
  • nel caso in cui il soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l’accesso civico non comunichi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi della Legge n. 241/1990 (cioè al Segretario Generale dell'Ente) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 15 (quindici) giorni, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Al fine di garantire l'esercizio del diritto di accesso, il Comune di Ronchi dei Legionari ha attivato la casella di posta elettronica accesso.civico@comuneronchi.it alla quale chiunque potrà rivolgere le istanze.

Regolamento

Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013).

Registro degli accessi

È istituito presso l'ufficio Protocollo del Comune di Ronchi dei Legionari il registro di accesso agli atti con l’indicazione dell'oggetto della richiesta, della data e il relativo esito con la data della decisione.