I.U.C. 2021 (IMU, TARI)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2021

Con la Legge 160/2019, dal 01/01/2020 l’IMU e la TASI sono state unificate in un'unica imposta, l’IMU.

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Vedi apposita sezione

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

REGOLAMENTO IMU

DELIBERA ALIQUOTE IMU 2021

Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell’I.M.U. i proprietari di immobili, esclusa l’abitazione principale e le sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze), di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si ricorda che, ai soli fini dell’I.M.U., il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale (abitazione principale) viene considerato titolare del diritto di abitazione e quindi è l’unico soggetto passivo dell’imposta.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Esenzioni

L’imposta municipale propria non si applica nei seguenti casi:

-         abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

-         nel Comune di Majano sono state assimilate ad abitazione principale (e quindi da ritenersi esenti) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-         fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-         fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;

-         unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-         casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-         un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dell Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2009, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-          fabbricati strumentali agricoli

 

Per l’anno 2021 i cittadini esidenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, potranno avere la riduzione dell'imposta (sull'unico immobile di proprietà in Italia) del 50% previa presentazione di apposita dichiarazione. Si consiglia agli interessati di rivolgersi presso i propri servizi di consulenza e assistenza fiscale.

 

Determinazione della base imponibile:

A)  Fabbricati

Si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori in base alla seguente tabella:

Categoria catastale

Moltiplicatore

A (escluso A/10 – uffici) – C/2 – C/6 – C/7

160

B – C/3 – C/4 – C/5

140

A/10 – D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

 

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a)      per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b)     per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area edificabile.

B)  Aree fabbricabili

Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Il Comune di Majano con deliberazione di consiglio n. 18 del 26/4/2012, ha stabilito che, ai fini dell’accertamento I.M.U. delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini I.C.I. con deliberazione giuntale n. 17 del 25.3.2004 (Vedi Tabella)

C)  Terreni agricoli

nel Comune di Majano sono esenti tutti i terreni agricoli.

Aliquote applicabili (vedi delibera)

Le aliquote fissate dal Comune di Majano  per l’anno 2021,   sono le seguenti:

-         aliquota base 0,76%;

-         aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40% (detrazione ammessa per abitazione principale Euro 200,00);

-         aliquota ridotta 0,6% per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado;

ULTERIORE FATTISPECIE RELATIVA AI COMODATI:

la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

 

Detrazioni d’imposta

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 

Versamenti

ACCONTO 2021 ENTRO 16/06/2021

SALDO 2021 ENTRO 16/12/2021

 

Codici Tributo

Il codice catastale del Comune di Majano è E833.

Si riportano i codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012, n. 53/E del 5/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013 da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la rata di acconto che quella di saldo ;

Codice Tributo

Denominazione

3912

Imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune (per solo le categorie A/1 - A/8 - A/9)

3916

Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune

3918

Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune

3925

Imu – imposta municipale propria  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato

 

 

Dichiarazione I.M.U.

Le dichiarazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.