DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà, l'autentica di firma è abolita quando la dichiarazione è diretta ad organi della Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

La firma può essere autenticata solo nei casi previsti dall'art. 21 (secondo comma), cioè quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è diretta ad enti diversi dalla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, ovvero ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici. 

L’accertamento dell’identità del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

 

1.     conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale;

2.     esibizione di un documento valido di identità personale, munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione.