ALBO GIUDICI POPOLARI

Il giudice popolare, in Italia, è un cittadino che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello. Riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.

Entro il mese di aprile, il Sindaco invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge a presentare domanda di iscrizione negli albi.

Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.  (MODELLO)

I requisiti richiesti sono:

·        cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • per i giudici popolari di Corte d’Assise, diploma di scuola secondaria di primo grado (media inferiore); per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello, diploma di scuola secondaria di secondo grado (media superiore).

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

·        i magistrati ed, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

·        gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non, dipende dallo Stato, in attività di servizio;

·        i ministri di qualsiasi culto ed  i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Entro il mese di agosto l’apposita Commissione comunale provvede alla formazione degli elenchi accertando il possesso dei requisiti prescritti per coloro che hanno fatto domanda ed iscrivendo d’ufficio in tutto o in parte, coloro che, pur avendone i requisiti, non abbiano presentato domanda.

Successivamente il Tribunale e la Corte di Appello provvedono agli ulteriori adempimenti di competenza di cui ne viene data notizia ai cittadini, per eventuali ricorsi od osservazioni, mediante manifesto.

Da questi Albi vengono successivamente estratti i nominativi dei cittadini che assumeranno le effettive funzioni di Giudici popolari.

L’Ufficio del Giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una multa , nonché delle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto commesso costituisca reato.

Ai Giudici popolari spetta un’indennità per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni.

Normativa di riferimento: Legge 10 aprile 1951, n. 287.