ART. 5 D.L. N. 5/2012: CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 si applicano le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Tali disposizioni riguardano:

- Il cambio di residenza per provenienza da un altro Comune o dall’estero

- Il cambio di abitazione all’interno del Comune

- Il trasferimento della residenza all’estero

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio di residenza o cambio di abitazione (utilizzando gli appositi modelli ministeriali allegati) con le seguenti modalità:

  • direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Gonars sito in Piazza Municipio 1;
  • con raccomandata indirizzata a: Comune di Gonars – Servizi Demografici – Piazza Municipio 1 – 33050 Gonars (UD);
  • via fax al numero 0432 -992051;
  • per via telematica direttamente agli indirizzi mail:

anagrafe@comune.gonars.ud.it  o elettorale@comune.gonars.ud.it

PEC: comune.gonars@certgov.fvg.it

La trasmissione via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

In sede di dichiarazione anagrafica l’interessato, in applicazione a quanto previsto dall’art. 5 del d.l. 47/2014, dovrà comprovare la legittima occupazione dell’immobile. A tal fine potrà esibire atti notarili  comprovanti la proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato d’uso, ecc. ecc. oppure potrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo di occupazione dell’alloggio, o una dichiarazione del proprietario dell’alloggio (modulistica sotto allegata).

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità dell'interessato. Tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al dichiarante, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo ed allegare copia della carta di identità.

I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all'allegato A.

I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all'allegato B. 

Modulo dichiarazione di residenza

Istruzioni per utilizzo allegati alla dichiarazione di residenza modello 1 e 2

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo di occupazione dell’alloggio (Modello 1)

Dichiarazione del proprietario dell'alloggio (Modello 2)

Modulo dichiarazione trasferimento all'estero

Documentazione per iscrizione cittadini extra UE - Allegato A

Documentazione per iscrizione cittadini UE - Allegato B

 

PROSIEGUO DELL'ITER e CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi a registrare le variazioni con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L'Ufficiale d'anagrafe avrà 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, qualora non vengano comunicati all'interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficiale d'anagrafe provvederà a segnalare alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

Per saperne di più si invita a visitare il sito del Ministero dell'Interno