PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Descrizione

Verbale sottoscritto dall'ufficiale dello Stato civile e dagli sposi, nel quale si dichiara che non sussistono impedimenti al matrimonio. L’atto di pubblicazione viene affisso all'albo Pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi, al termine dei quali, entro i 3 giorni successivi, possono essere presentate eventuali opposizioni. Al quarto giorno successivo all'ultimo di pubblicazione viene rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. 

A chi è rivolto

Residenti nel comune di Gonars. 

Che cosa serve

- 1 marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti a Gonars

- 2 marche da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti in 2 Comuni diversi

Per i matrimoni civili i documenti necessari vengono acquisiti d’ufficio.

 Per i matrimoni concordatari:

  • richiesta di pubblicazione del parroco per il matrimonio religioso.

 Per i cittadini stranieri:

  • nulla osta rilasciato dalla Autorità competente del paese d’origine.  

Tempi di attesa

Nessuno. 

Rivolgersi a

Servizi demografici. Ufficio stato civile

tel. 0432 993038

e-mail: anagrafe@comune.gonars.ud.it

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 10.00 - 12:30

Martedì 8.30 - 12.30 e 14.30 -19.30

SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

 

NUOVE MODALITA' PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI, PER IL DIVORZIO E PER

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

  

Legge 10 novembre 2014, n. 162

 

 

 

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 all’art. 6  prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per lesoluzioni consensualidi separazionepersonale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Inoltre, la legge 6 maggio 2015, n. 55 ha ridotto a dodici mesi il tempo che occorre attendere per richiedere il divorzio dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura si separazione giudiziale e a sei mesi nel caso di separazioneconsensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. Nel caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. l’accordo concluso tra i coniugi è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica il quale, quando non ravvisa irregolarità, rilascia un nullaosta. Nel caso ci siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, qualora ritenga che l’accordo risponde all’interesse dei figli, rilascia una autorizzazione. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

 

 

  •  Iscrizione dell’atto di matrimonio
  •  Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  •  Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero 

La documentazione può essere inoltrata anche via pec al seguente indirizzo: comune.gonars@certgov.fvg.it

 

 

 

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per concludere un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Nei soli casi di separazione personale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile invita i coniugi a comparire nuovamente di fronte a sé  non meno di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo che viene archiviato.

 

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso di a € 16,00 pagamento in contanti.

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI CONTATTARE L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE AL NUMERO 0432 993038  dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12

Modulistica:

  • Dichiarazione accordo di divorzio(PDF)  (DOC)
  • Dichiarazione modifica accordi di separazione o divorzio(PDF)  (DOC)
  • Dichiarazione accordo di separazione(PDF)  (DOC)
  • Dichiarazione autosufficienza figli (PDF)  (DOC)